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Associazione Culturale "Salerno 1943"
Statuto approvato all’assemblea dei soci fondatori il 01/XI/2007
PREMESSA
Nell’anno 2007, il giorno 01 del mese di Novembre viene istituita l’Associazione Culturale denominata “SALERNO 1943”.
STATUTO
Art. 1 – Denominazione e sede
L’associazione denominata “SALERNO 1943”, e propone lo svolgimento di attività nell’ambito dei settori, elencati nell’Art. 2, come individuati ai sensi del D.L. 04/12/1997 n. 460. L’associazione ha sede provvisoria in Salerno, via Velia, 94.
Art. 2 – Scopo dell’Associazione
L’Associazione non ha finalità di lucro, è apolitica, apartitica e ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie tra i popoli. Il presente statuto vincola i soci alla sua osservanza.
L’Associazione ha lo scopo di:
- Raccogliere e condividere documenti, testimonianze, materiale audio e video, cimeli e quant’altro relativo ai fatti d’arme e alla storia di Salerno e della sua provincia nel corso della seconda guerra mondiale, allo scopo di non disperderne la memoria, non per mero collezionismo, ma in funzione divulgativa,
- Mantenere vivo il ricordo dei fatti avvenuti in Salerno durante il secondo conflitto mondiale attraverso mostre, esposizioni, pubblicazioni, internet, la cessione in comodato di materiale a enti terzi o private istituzioni a scopo espositivo ed altre similari iniziative;
- Restaurare, conservare, catalogare e studiare cimeli e manufatti relativi agli anni del secondo conflitto mondiale;
- Organizzare escursioni e itinerari guidati sui luoghi che, all’epoca del secondo conflitto mondiale, furono teatro di battaglie;
- Contribuire a realizzare nella città di Salerno una struttura museale moderna e permanente dedicata ai fatti accaduti nella città nel corso del secondo conflitto mondiale, con particolare riferimento allo sbarco alleato del 9 settembre 1943;
Contribuire alla diffusione della cultura storica, anche prestando la propria collaborazione, assistenza tecnica ed organizzativa alla realizzazione di iniziative promosse da enti pubblici e privati che abbiano ad oggetto le medesime finalità dell’associazione.
Art. 3 – Adesione, recesso, esclusione
Possono fare parte dell'associazione cittadini italiani e stranieri ma residenti in Italia che abbiano compiuto la maggiore età. Tutti gli aderenti, compresi i membri che ricoprono cariche sociali, prestano la loro attività in modo volontario e gratuito. Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri, indipendentemente dall’incarico ricoperto. L'adesione all'associazione è volontaria e per essere ammessi è necessario presentare domanda scritta. L’accettazione della domanda è deliberata dal Consiglio Direttivo e comporta l’accettazione dello statuto e l’impegno di uniformarvisi. Tutti possono aderire all’Associazione purché osservino le regole dettate dal presente statuto.
Il Consiglio Direttivo può deliberare l’esclusione del socio dall’Associazione per i seguenti motivi:
a) Morosità, alla data del 31 Dicembre dell’anno in corso, e la stessa viene deliberata dal Consiglio Direttivo. Il socio moroso, versando le quote arretrate viene reintegrato nei suoi diritti;
b) Violazione delle regole e dello spirito dello statuto;
c) Irreperibilità per oltre un anno;
d) Condotta contraria alle leggi ed all’ordine pubblico;
e) Per dimissioni o radiazione decisa dal Consiglio Direttivo;
f) Morte.
Art. 4 – I Soci
I soci si distinguono in:
- Soci fondatori;
- Soci effettivi;
- Soci donatori;
- Soci onorari.
a) Sono soci fondatori le persone che hanno dato vita all’associazione, sottoscrivendo il presente atto costitutivo e coloro cui tale qualifica sia conferita di volta in volta dal Consiglio Direttivo all’unanimità a seguito di particolari benemerenze;
b) Sono soci effettivi le persone che abbiano palese o concreto interesse agli scopi dell’associazione o che collaborino attivamente per il conseguimento degli scopi statutari. La qualifica di socio effettivo si consegue previa domanda scritta indirizzata al Consiglio Direttivo, che decide se approvarla, e previo pagamento della quota sociale;
c) Sono soci donatori sono le persone o le istituzioni che sostengono finanziariamente l’attività dell’Associazione. La qualifica di socio donatore si acquisisce al momento del versamento di un contributo, previa valutazione di opportunità da parte del Consiglio Direttivo;
d) Sono soci onorari tutte le persone fisiche o giuridiche che abbiano acquisito particolari benemerenze nel campo dell’attività dell’Associazione. Questi soci vengono nominati dal Consiglio Direttivo.
Art. 5 – Il Consiglio Direttivo
I Consiglio Direttivo promuove e coordina l'attività dell’associazione, accoglie o respinge le domande di ammissione all’associazione, conferisce la qualifica di socio fondatore o socio onorario. Inoltre, il Consiglio controfirma il bilancio consuntivo e preventivo predisposto dal Tesoriere e propone all’assemblea l’approvazione dell’ammontare della quota associativa annuale, propone modifiche allo statuto. |